Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Aggiornata con la legge Finanziaria 2008 e il decreto interministeriale del 7 aprile 2008
Introduzione
1. L'agevolazione per la riqualificazione energetica
2. Gli interventi interessati all'agevolazione
3. Tipologia di spesa e relativa detrazione
4. Adempimenti necessari per ottenere la detrazione
5. Per saperne di più
Appendice
Introduzione
La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali (introdotte dalla legge finanziaria per il 2007) spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.
I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o
Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito.
Oltre alla proroga, la legge finanziaria per il 2008 ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2008:
•l'esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari;
•la possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente;
•l'estensione dell'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
Per gli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007, rimane l'obbligo di ripartire la detrazione in tre rate annuali di pari importo.
È stata sostituita, invece, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
La normativa in materia è stata peraltro integrata con le disposizioni del decreto 26 ottobre 2007, che ha:
•ampliato la definizione di tecnico abilitato per il rilascio dell'asseverazione, dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa;
•previsto la possibilità, in caso di più interventi per lo stesso edificio o immobile, di produrre una documentazione unitaria anche per l'attestato di certificazione o qualificazione energetica e per la scheda informativa relativa ai lavori realizzati, e non solo per l'asseverazione, come indicava il precedente decreto;
•chiarito i requisiti tecnici che devono possedere i pannelli solari (certificazioni) per essere ammessi all'agevolazione.
La presente guida illustra le tipologie di interventi per i quali si può fruire della detrazione fiscale e gli adempimenti necessari per ottenerla così come sono stati individuati dettagliatamente nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 19 febbraio 2007.
1. L'agevolazione per la
riqualificazione energetica
IN COSA CONSISTE
L'agevolazione consiste nel
riconoscimento di detrazioni d'imposta
nella misura del 55 per cento delle
spese sostenute, da ripartire in rate
annuali di pari importo, entro un
limite massimo di detrazione, diverso
in relazione a ciascuno degli
interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall'Irpef
(Imposta sul reddito delle persone
fisiche) e dall'Ires (Imposta sul
reddito delle società) concesse per
interventi che aumentino il livello di
efficienza energetica degli edifici
esistenti e che riguardano, in
particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno
energetico (per il riscaldamento,
il raffreddamento, la
ventilazione, l'illuminazione);
- il miglioramento termico
dell'edificio (finestre,
comprensive di infissi,
coibentazioni, pavimenti);
- l'installazione di pannelli
solari;
- la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale.
I limiti d'importo sui
quali calcolare la detrazione
variano in funzione del tipo di
intervento, come indicato nella
seguente tabella:
| TIPO
DI INTERVENTO |
DETRAZIONE
MASSIMA |
| riqualificazione
energetica di edifici
esistenti |
100.000
euro (55% di 181.818,18 euro) |
| involucro
edifici ( pareti,pavimenti,
finestre, compresi gli
infissi, su edifici esistenti) |
60.000
euro (55% di 109.090,90 euro) |
| installazione
di pannelli solari |
60.000
euro (55% di 109.090,90 euro) |
| sostituzione
degli impianti di
climatizzazione invernale
(installazione di impianti
dotati di caldaie) |
30.000
euro (55% di 54.545,45 euro) |
Per gli interventi realizzati a
partire dal 2008, quando essi
consistono nella prosecuzione di
interventi appartenenti alla stessa
categoria effettuati in precedenza
sullo stesso immobile, ai fini del
computo del limite massimo della
detrazione occorre tener conto anche
delle detrazioni fruite negli anni
precedenti.
In ogni caso, come tutte le
detrazioni d'imposta, l'agevolazione
è ammessa entro il limite che trova
capienza nell'imposta annua derivante
dalla dichiarazione dei redditi. In
sostanza, la somma eventualmente
eccedente non può essere chiesta a
rimborso.
Condizione indispensabile per
fruire della detrazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità
immobiliari e su edifici (o su parti
di edifici) residenziali esistenti, di
qualunque categoria catastale, anche
se rurali, compresi quelli strumentali
(per l'attività d'impresa o
professionale). La prova
dell'esistenza dell'edificio può
essere fornita o dall'iscrizione dello
stesso in catasto, oppure dalla
richiesta di accatastamento, nonché
dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le
spese effettuate in corso di
costruzione dell'immobile.
L'esclusione degli edifici di nuova
costruzione, peraltro, risulta
coerente con la normativa di settore
adottata a livello comunitario in base
alla quale tutti i nuovi edifici sono
assoggettati a prescrizioni minime
della prestazione energetica in
funzione delle locali condizioni
climatiche e della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di
interventi, inoltre, è necessario che
gli edifici presentino specifiche
caratteristiche quali, ad esempio:
- essere già dotati di impianto
di riscaldamento, presente anche
negli ambienti oggetto
dell'intervento, per quanto
concerne tutti gli interventi
agevolabili, ad eccezione della
installazione dei pannelli solari;
- nelle ristrutturazioni per le
quali è previsto il frazionamento
dell'unità immobiliare, con
conseguente aumento del numero
delle stesse, il beneficio è
compatibile unicamente con la
realizzazione di un impianto
termico centralizzato a servizio
delle suddette unità;
- nel caso di ristrutturazioni con
demolizione e ricostruzione si può
accedere all'incentivo solo nel
caso di fedele ricostruzione,
ravvisando nelle altre fattispecie
il concetto di nuova costruzione.
Restano quindi esclusi gli
interventi relativi ai lavori di
ampliamento.
Interventi su strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti)
realizzati nel 2007
Poiché la correzione dei parametri
energetici relativi agli interventi su
strutture opache orizzontali è
avvenuta alla fine dell'anno 2007, chi
in detto anno ha sostenuto spese per
tali interventi (che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica
richiesti), può usufruire della
detrazione, fermi restando gli altri
adempimenti richiesti, se invia la
documentazione prevista entro il
termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in cui la spesa è
stata sostenuta.
CHI PUÒ USUFRUIRNE
Possono usufruire della detrazione
tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di
reddito d'impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l'immobile oggetto
di intervento.
In particolare, sono ammessi
all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono
reddito d'impresa (persone
fisiche, società di persone,
società di capitali);
- le associazioni tra
professionisti;
- gli enti pubblici e privati che
non svolgono attività
commerciale.
Tra le persone fisiche possono
fruire dell'agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale
sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi
sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in
comodato.
Sono ammessi a fruire della
detrazione anche i familiari (coniuge,
parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo grado),
conviventi con il possessore o
detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento, che sostengono le
spese per la realizzazione dei lavori,
ma limitatamente ai lavori eseguiti su
immobili appartenenti all'ambito
"privatistico", a quelli cioè
nei quali può esplicarsi la
convivenza, ma non in relazione ai
lavori eseguiti su immobili
strumentali all'attività d'impresa,
arte o professione.
Si ha diritto all'agevolazione
anche nel caso in cui il contribuente
finanzia la realizzazione
dell'intervento di riqualificazione
energetica mediante un contratto di
leasing. In tale ipotesi, la
detrazione spetta al contribuente
stesso (utilizzatore) e si calcola sul
costo sostenuto dalla società di
leasing. Non assumono, pertanto,
rilievo ai fini della detrazione i
canoni di leasing addebitati
all'utilizzatore.
ATTENZIONE
In caso di variazione della
titolarità dell'immobile durante il
periodo di godimento
dell'agevolazione le quote di
detrazione residue (non utilizzate)
potranno essere fruite dal nuovo
titolare. Questo si verifica quando
si trasferiscono, a titolo oneroso o
gratuito, la proprietà del
fabbricato o un diritto reale sullo
stesso. Il beneficio rimane invece
in capo al conduttore o al
comodatario qualora dovesse cessare
il contratto di locazione o
comodato. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione
del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede
che conservi la detenzione materiale
e diretta del bene.
In tali casi l'acquirente, o gli
eredi, possono rideterminare il
numero di quote in cui ripartire la
detrazione residua.
CUMULABILITÀ CON ALTRE
AGEVOLAZIONI
La detrazione d'imposta del 55 per
cento non è cumulabile con altre
agevolazioni fiscali previste per i
medesimi interventi da altre
disposizioni di legge nazionali
(quale, ad esempio, la detrazione del
36 per cento per il recupero del
patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi
realizzati rientrino sia nelle
agevolazioni previste per il risparmio
energetico che in quelle previste per
le ristrutturazioni edilizie, il
contribuente potrà fruire, per le
medesime spese, soltanto dell'uno o
dell'altro beneficio fiscale,
rispettando gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a
ciascuna di esse.
Il beneficio fiscale è però
compatibile con altre agevolazioni di
natura non fiscale (contributi,
finanziamenti, eccetera) previsti in
materia di risparmio energetico.
ATTENZIONE
Nel caso in cui vengano concessi
contributi o incentivi erogati per
la realizzazione di interventi di
risparmio energetico per i quali si
è fruito, in periodi d'imposta
precedenti, della detrazione del
55%, la parte delle spese rimborsate
dal contributo dovranno essere
assoggettate a tassazione separata.
Aliquota Iva applicabile
Per completezza si segnala che per
le operazioni di riqualificazione
energetica degli edifici, che danno
diritto alla detrazione dall'imposta
lorda del 55 per cento, non sono state
introdotte particolari disposizioni in
merito alla aliquota IVA applicabile.
Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi poste in essere
per la loro realizzazione, pertanto,
sono assoggettate all'imposta sul
valore aggiunto in base alle aliquote
previste per gli interventi di
recupero del patrimonio immobiliare.
A questo proposito, si evidenzia
che la Finanziaria 2008 ha prorogato
per il triennio 2008- 2010
l'applicazione dell'Iva ridotta al 10
per cento per le prestazioni di
servizi relativi a interventi di
manutenzione, ordinaria e
straordinaria, realizzati su immobili
residenziali. Per usufruire
dell'agevolazione non occorre più
indicare in fattura il costo della
manodopera utilizzata, così come
invece era richiesto per gli
interventi effettuati nel periodo
d'imposta 2007.
Tale indicazione rimane
obbligatoria, invece, per usufruire
della detrazione del 36 per cento
sulle spese di recupero del patrimonio
edilizio (anche questa prorogata fino
al 2010) e per la detrazione del 55
per cento sulle spese per il risparmio
energetico.
Le cessioni di beni restano
assoggettate alla aliquota IVA ridotta
invece solo se la relativa fornitura
è posta in essere nell'ambito del
contratto di appalto. Tuttavia,
qualora l'appaltatore fornisca beni di
valore significativo (definiti dal
decreto del Ministro delle Finanze 29
dicembre 1999, quali ad esempio
infissi e caldaie) l'aliquota ridotta
si applica ai predetti beni soltanto
fino a concorrenza del valore della
prestazione considerato al netto del
valore dei beni stessi. Tale limite di
valore deve essere individuato
sottraendo dall'importo complessivo
della prestazione, rappresentato
dall'intero corrispettivo dovuto dal
committente, soltanto il valore dei
beni significativi.
3. Tipologia di spesa e relativa
detrazione
SPESE DETRAIBILI
Le spese per le quali è possibile
fruire della detrazione comprendono
sia i costi per i lavori edili
connessi con l'intervento di risparmio
energetico, che quelli per le
prestazioni professionali, necessarie
sia per la realizzazione degli
interventi agevolati che per acquisire
la certificazione energetica richiesta
per fruire del beneficio.
In relazione agli interventi
finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica delle strutture
opache e delle finestre, nonché a
quelli relativi agli impianti di
climatizzazione invernale e di
produzione di acqua calda, sono
detraibili le seguenti spese:
- interventi che comportino una
riduzione della trasmittanza
termica U degli elementi opachi
costituenti l'involucro edilizio,
comprensivi delle opere
provvisionali ed accessorie,
attraverso:
- fornitura e messa in opera
di materiale coibente per il
miglioramento delle
caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera
di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione
di ulteriori strutture murarie
a ridosso di quelle
preesistenti, per il
miglioramento delle
caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione
dell'elemento costruttivo;
- interventi che comportino una
riduzione della trasmittanza
termica U delle finestre
comprensive degli infissi
attraverso:
- miglioramento delle
caratteristiche termiche delle
strutture esistenti con la
fornitura e posa in opera di
una nuova finestra comprensiva
di infisso;
- miglioramento delle
caratteristiche termiche dei
componenti vetrati esistenti,
con integrazioni e
sostituzioni;
- interventi impiantistici
concernenti la climatizzazione
invernale e/o la produzione di
acqua calda attraverso:
- fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche,
nonché delle opere idrauliche
e murarie necessarie per la
realizzazione a regola d'arte
di impianti solari termici
organicamente collegati alle
utenze, anche in integrazione
con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione
dell'impianto di climatizzazi
ne invernale esistente,
parziale o totale, fornitura e
posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere
idrauliche e murarie
necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte,
di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammissibili
sono compresi, oltre a quelli
relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali
interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di
trattamento dell'acqua, sui
dispositivi controllo e
regolazione nonché sui
sistemi di emissione.
Per quanto riguarda gli interventi
di riqualificazione energetica
dell'edificio sono spese detraibili,
oltre alle spese professionali, quelle
relative alle forniture ed alla posa
in opera di materiali di coibentazione
e di impianti di climatizzazione nonché
la realizzazione delle opere murarie
ad essi collegate.
CALCOLO E LIMITI DELLA DETRAZIONE
L'agevolazione per gli interventi
che realizzano un risparmio energetico
consiste in una detrazione
dall'imposta lorda, che può essere
fatta valere sia sull'IRPEF che sull'IRES,
in misura pari al 55 per cento delle
spese sostenute entro il 31 dicembre
2010 o, per i soggetti con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno
solare, fino al periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2010.
Più specificatamente:
- per i contribuenti non titolari
di reddito d'impresa (come le
persone fisiche, gli enti non
commerciali, gli esercenti arti e
professioni) sono detraibili le
spese per le quali il pagamento è
effettuato mediante bonifico
bancario o postale entro il 31
dicembre 2010;
- per i contribuenti titolari di
reddito d'impresa, per i quali i
lavori ineriscono all'esercizio
dell'attività commerciale, sono
detraibili le spese imputabili nei
vari periodi d'imposta fino a
quello in corso al 31 dicembre
2010.
La detrazione per interventi di
risparmio energetico realizzati nel
2007 deve essere ripartita in tre
quote annuali di pari importo: si deve
far valere quindi nella dichiarazione
dei redditi (modello 730 e/o modello
Unico) relativa al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2007 e nei due
periodi d'imposta successivi.
Per gli interventi realizzati dal 1°
gennaio 2008, la detrazione può
essere invece ripartita in un numero
di quote annuali, di pari importo, tra
tre e dieci, su scelta irrevocabile
del contribuente da esprimere all'atto
della prima detrazione.
ATTENZIONE
Per gli interventi realizzati a
partire dal 2008, quando essi
consistono nella prosecuzione di
interventi appartenenti alla stessa
categoria effettuati in precedenza
sullo stesso immobile, ai fini del
computo del limite massimo della
detrazione occorre tener conto anche
delle detrazioni fruite negli anni
precedenti.
Il limite massimo di detrazione
deve intendersi riferito all'unità
immobiliare oggetto dell'intervento e,
pertanto, andrà suddiviso tra i
soggetti detentori o possessori
dell'immobile che partecipano alla
spesa, in ragione dell'onere da
ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi
condominiali l'ammontare massimo di
detrazione deve essere riferito a
ciascuna delle unità immobiliari che
compongono l'edificio tranne le
ipotesi in cui l'intervento si
riferisce all'intero edificio e non a
"parti" di edificio. In
quest'ultimo caso, l'ammontare massimo
deve ritenersi che costituisca il
limite complessivo della detrazione,
da ripartire tra i soggetti che hanno
diritto al beneficio.
Gli importi di 100.000 euro, 60.000
euro e 30.000 euro, stabiliti in
relazione ai singoli interventi
agevolabili, rappresentano infatti il
limite massimo del risparmio d'imposta
ottenibile mediante la detrazione, e
non il limite di spesa. Pertanto i
limiti massimi di spesa sui quali
calcolare la detrazione del 55% sono i
seguenti:
Interventi agevolabili
| INTERVENTI
AGEVOLABILI |
SPESA
MASSIMA SU CUI CALCOLARE LA
DETRAZIONE |
IMPORTO
MASSIMO SPETTANTE PER CIASCUN
ANNO |
| Per
la riqualificazione energetica
di edifici esistenti |
181.818,18
euro |
33.333
euro |
| Per
interventi di riduzione della
dispersione termica (pareti,
finestre) |
109.090,91
euro |
20.000
euro |
| Per
l'installazione di pannelli
solari |
109.090,91
euro |
20.000
euro |
| Per
la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale |
54.545,45
euro |
10.000
euro |
ATTENZIONE
Nel caso in cui siano stati attuati
più interventi agevolabili,
semprechè cumulabili (vedi capitolo
2), il limite massimo di
detrazione applicabile sarà
costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli
interventi realizzati. Così, ad
esempio, se sono stati installati i
pannelli solari, per i quali è
previsto un importo massimo di
detrazione di 60.000 euro, e
sostituito l'impianto di
climatizzazione invernale, per il
quale la detrazione massima
applicabile è prevista nella misura
di 30.000 euro, sarà possibile
usufruire della detrazione massima
di 90.000 euro.
Naturalmente, qualora si attuino
interventi caratterizzati da
requisiti tecnici che consentano di
ricondurli astrattamente a due
diverse fattispecie agevolabili -
essendo stati realizzati, ad
esempio, interventi di coibentazione
delle pareti esterne, inquadrabili
nell'ambito della riqualificazione
energetica dell'edificio o
nell'ambito degli interventi sulle
strutture opache verticali - il
contribuente potrà applicare una
sola agevolazione e dovrà indicare
nella scheda informativa prevista
dall' allegato
E - pdf a quale beneficio
intende fare riferimento.
4. Adempimenti necessari per
ottenere la detrazione
LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA
Per fruire dell'agevolazione
fiscale sulle spese energetiche, a
pena di decadenza dal beneficio è
necessario acquisire i seguenti
documenti:
- l'asseverazione che consente di
dimostrare che l'intervento
realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti. In
caso di esecuzione di più
interventi sul medesimo edificio
l'asseverazione può avere
carattere unitario e fornire in
modo complessivo i dati e le
informazioni richieste. Questo
documento, se riguarda gli
interventi di sostituzione di
finestre e infissi, e nel caso di
caldaie a condensazione con
potenza inferiore a 100 kW, può
essere sostituito da una
certificazione dei produttori
(vedi più avanti);
- l'attestato di certificazione (o
qualificazione) energetica che
comprende i dati relativi
all'efficienza energetica propri
dell'edificio. Tale certificazione
è prodotta successivamente alla
esecuzione degli interventi,
utilizzando procedure e
metodologie approvate dalle
Regioni e dalle Province autonome
di Trento e Bolzano ovvero le
procedure stabilite dai Comuni con
proprio regolamento antecedente
alla data dell'8 ottobre 2005. Per
gli interventi realizzati a
partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008,
l'attestato di certificazione
energetica degli edifici, ove
richiesto, è prodotto,
successivamente alla esecuzione
degli interventi, utilizzando le
procedure e metodologie di cui
all'articolo 6, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.
192, ovvero approvate dalle
Regioni e dalle Province autonome
di Trento e Bolzano, ovvero le
procedure stabilite dai Comuni con
proprio regolamento antecedente
alla data dell'8 ottobre 2005. In
assenza delle citate procedure,
dopo l'esecuzione dei lavori può
essere prodotto l'attestato di
"qualificazione
energetica" in sostituzione
di quello di "certificazione
energetica". Il certificato
deve essere predisposto in
conformità allo schema riportato
nell' allegato
A - pdf del decreto attuativo
(vedi appendice) ed asseverato da
un tecnico abilitato. Gli indici
di prestazione energetica, oggetto
della documentazione indicata,
possono essere calcolati, nei casi
previsti, con la metodologia
semplificata riportata dall'allegato
B (o allegato
G) dei decreti attuativi (vedi
appendice);
ATTENZIONE Per le spese effettuate
dal 1° gennaio 2008 per la
sostituzione di finestre in singole
unità immobiliari e per
l'installazione di pannelli solari,
non occorre più presentare
l'attestato di certificazione
energetica (o di qualificazione
energetica). L'obbligo rimane,
invece, per le spese sostenute nel
2007.
- la scheda informativa relativa
agli interventi realizzati,
redatta secondo lo schema
riportato nell' allegato
E - pdf del decreto attuativo
o allegato
F - pdf, se l'intervento
riguarda la sostituzione di
finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari o
l'installazione di pannelli solari
(vedi appendice).
La scheda deve contenere: i dati
identificativi del soggetto che ha
sostenuto le spese, dell'edificio
su cui i lavori sono stati
eseguiti, la tipologia di
intervento eseguito ed il
risparmio di energia che ne è
conseguito, nonché il relativo
costo, specificando l'importo per
le spese professionali, e quello
utilizzato per il calcolo della
detrazione.
L'asseverazione, l'attestato di
certificazione/qualificazione
energetica e la scheda informativa
devono essere rilasciati da
tecnici abilitati alla
progettazione di edifici ed
impianti nell'ambito delle
competenze ad essi attribuite
dalla legislazione vigente,
iscritti ai rispettivi ordini e
collegi professionali: ingegneri,
architetti, geometri, periti
industriali, dottori agronomi,
dottori forestali e i periti
agrari.
Tutti i documenti sopraindicati
possono essere redatti anche da un
unico tecnico abilitato.
ATTENZIONE Per fruire
dell'agevolazione fiscale sulle
spese energetiche non è invece
necessario effettuare alcuna
comunicazione preventiva, in pratica
non c'è alcun obbligo di inviare al
Centro operativo di Pescara
(dell'Agenzia delle Entrate) la
comunicazione preventiva di inizio
dei lavori, prevista invece ai fini
della detrazione per la
ristrutturazione edilizia.
L'effettuazione degli interventi,
pertanto, non deve essere preceduta
da alcuna formalità da porre in
essere nei confronti
dell'amministrazione finanziaria né
dall'invio della comunicazione di
inizio lavori alla ASL, salvo che
quest'ultimo adempimento sia
previsto dalle norme in materia di
tutela della salute e di sicurezza
sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Al pari di quanto previsto per la
detrazione sulle ristrutturazioni
edilizie è necessaria l'indicazione
in fattura del costo della
manodopera utilizzata per la
realizzazione dell'intervento.
I DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Per gli interventi che si
concluderanno nel triennio 2008-2010
(compresi quelli iniziati nel 2007),
occorre trasmettere all'Enea, entro
novanta giorni dalla fine dei lavori:
La trasmissione deve avvenire in
via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it,
ottenendo ricevuta informatica.
Si può inviare la documentazione a
mezzo raccomandata con ricevuta
semplice, sempre entro il termine di
novanta giorni dal termine dei lavori,
solo ed esclusivamente nei seguenti
casi:
- quando la scadenza del termine
di trasmissione è precedente la
data del 30 aprile 2008;
- quando la complessità dei
lavori eseguiti non trova adeguata
descrizione negli schemi resi
disponibili dall'ENEA.
L'indirizzo presso cui inviare la
documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente,
cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa
Maria di Galeria (Roma)
va indicato il riferimento: Detrazioni
fiscali - riqualificazione energetica.
ATTENZIONE
Se il contribuente non è in
possesso della documentazione, poiché
l'intervento è ancora in corso di
realizzazione, può fruire comunque
della detrazione per le spese
sostenute in ciascun periodo
d'imposta, a condizione che attesti
che i lavori non sono ultimati.
COME FARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i
pagamenti variano a seconda che il
soggetto sia titolare o meno di
reddito d'impresa.
In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di
reddito di impresa devono
effettuare il pagamento delle
spese sostenute mediante bonifico
bancario o postale
- i contribuenti titolari di
reddito di impresa sono invece
esonerati dall'obbligo di
pagamento mediante bonifico
bancario o postale. In tal caso,
la prova delle spese può essere
costituita da altra idonea
documentazione.
Nel caso di versamento tramite
bonifico bancario o postale, in esso
vanno indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del
beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il
codice fiscale del soggetto a
favore del quale è effettuato il
bonifico (ditta o professionista
che ha effettuato i lavori).
ATTENZIONE
L'obbligo di effettuare il pagamento
mediante bonifico è espressamente
escluso per i contribuenti esercenti
attività d'impresa in quanto il
momento dell'effettivo pagamento
della spesa non assume alcuna
rilevanza per la determinazione di
tale tipologia di reddito. Ai fini
del reddito d'impresa, infatti, vale
la regola secondo cui il momento di
imputazione dei costi si verifica,
per i servizi, alla data in cui sono
ultimate le prestazioni, e, per i
beni mobili, alla data di consegna o
spedizione, salvo che sia diversa e
successiva la data in cui si
verifica l'effetto traslativo.
I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per poter fruire del beneficio
fiscale è necessario conservare ed
esibire all'amministrazione
finanziaria, ove ne faccia richiesta,
la documentazione relativa agli
interventi realizzati vale a dire:
- il certificato di asseverazione
redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio tramite
internet o la ricevuta della
raccomandata postale all'ENEA;
- le fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese
effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi. È
bene ricordare che l'agevolazione
della detrazione del 55% è
condizionata all'indicazione in
fattura del costo della manodopera
utilizzata per la realizzazione
dell'intervento;
- per i contribuenti non titolari
di reddito d'impresa, la ricevuta
del bonifico bancario o postale
attraverso il quale è stato
effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi
siano stati effettuati su parti comuni
di edifici devono essere conservate ed
eventualmente esibite anche la copia
della delibera assembleare e quella
della tabella millesimale di
ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal
detentore dell'immobile, deve essere
conservata ed esibita la dichiarazione
di consenso all'esecuzione dei lavori
da parte del proprietario.
ATTENZIONE
L'amministrazione finanziaria potrà
comunque richiedere l'esibizione di
ulteriori documenti o atti per
verificare la corretta applicazione
della detrazione d'imposta.
QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI
ADEMPIMENTI
DOCUMENTI
- Cosa trasmettere all'ENEA:
- Scheda informativa
- Attestato di certificazione
(o di qualificazione)
energetica (*)
(*) dal 2008 l'attestato di
certificazione energetica non è più
richiesto per l'installazione di
pannelli solari e per la sostituzione
di finestre
- Cosa conservare:
- Certificato di asseverazione
- Ricevuta di trasmissione dei
documenti
- Fatture o ricevute fiscali
- Ricevuta del bonifico
PAGAMENTI
- Contribuenti senza partita Iva:
- Bonifico bancario o postale
- Altri contribuenti:
CONTENUTO DELL'ASSEVERAZIONE
| TIPO
DI INTERVENTO |
COSA
DEVE CERTIFICARE
L'ASSEVERAZIONE |
| RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI
ESISTENTI |
Deve
specificare che l'indice di
prestazione energetica della
climatizzazione invernale
risulta inferiore di almeno il
20 per cento rispetto ai
valori riportati nelle tabelle
dell'allegato
C del decreto attuativo
(vedi in appendice).
Per gli interventi realizzati
a partire dal periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, l'asseverazione
deve specificare che l'indice
di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale
risulta non superiore ai
valori definiti dal decreto
del Ministero dello sviluppo
economico dell'11 marzo 2008
(vedi in appendice).
|
| INTERVENTI
SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI
ESISTENTI |
Deve
specificare:
- il valore della
trasmittanza originaria
del componente su cui si
interviene;
- che, successivamente
all'intervento, le
trasmittanze dei medesimi
componenti sono inferiori
o uguali ai valori
riportati nella tabella
riportata nell'allegato
D del decreto
attuativo (vedi in
appendice).
Per gli interventi realizzati
a partire dal periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, l'asseverazione
deve riportare una stima dei
valori delle trasmittanze
originarie dei componenti su
cui si interviene nonché i
valori delle trasmittanze dei
medesimi componenti a seguito
dell'intervento; detti valori
devono in ogni caso essere
inferiori o uguali ai valori
definiti dal decreto
delMinistero dello sviluppo
economico 11 marzo 2008 (vedi appendice).
Per le sostituzioni di
finestre, comprensive di
infissi, l'asseverazione può
essere sostituita da una
certificazione dei produttori
degli stessi infissi che
attesti il rispetto dei
medesimi requisiti, corredata
dalle certificazioni dei
singoli componenti rilasciate
nel rispetto della normativa
europea in materia di
attestazione di conformità
del prodotto. |
| INTERVENTI
DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI
SOLARI |
Deve
certificare il rispetto dei
seguenti requisiti:
- che i pannelli solari e
i bollitori impiegati sono
garantiti per almeno
cinque anni;
- che gli accessori e i
componenti elettrici ed
elettronici sono garantiti
per almeno due anni;
- che i pannelli solari
hanno apposita
certificazione di
conformità alle norme UNI
EN 12975 o UNI EN 12976,
certificati da un
organismo di un Paese
dell'Unione Europea e
della Svizzera;
- che l'installazione
degli impianti è stata
eseguita in conformità ai
manuali d'installazione
dei principali componenti.
Per i pannelli solari
realizzati in autocostruzione,
può essere prodotta la
certificazione di qualità del
vetro solare, secondo le norme
UNI vigenti, rilasciata da un
laboratorio certificato, e
l'attestato di partecipazione
ad uno specifico corso di
formazione da parte del
soggetto beneficiario. |
| INTERVENTI
PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE |
- L'asseverazione deve
specificare che:
- sono installati
generatori di calore a
condensazione con
rendimento termico
utile, a carico pari
al 100% della potenza
termica utile
nominale, maggiore o
uguale a 93 + 2 log Pn,
dove log Pn è il
logaritmo in base 10
della potenza utile
nominale del singolo
generatore, espressa
in kW, e dove per
valori di Pn maggiori
di 400 kW si applica
il limite massimo
corrispondente a 400
kW;
- sono installate
valvole termostatiche
a bassa inerzia
termica (o altra
regolazione di tipo
modulante agente sulla
portata) su tutti i
corpi scaldanti ad
esclusione degli
impianti di
climatizzazione
invernale progettati e
realizzati con
temperature medie del
fluido termovettore
inferiori a 45°C.
- Per i soli interventi di
sostituzione di impianti
di climatizzazione
invernale, con impianti
aventi potenza nominale
del focolare maggiori od
uguali a 100 kW,
l'asseverazione deve
recare le seguenti
ulteriori specificazioni:
- che è stato
adottato un bruciatore
di tipo modulante;
- che la regolazione
climatica agisce
direttamente sul
bruciatore;
- che è stata
installata una pompa
di tipo elettronico a
giri variabili.
- Per gli interventi di
sostituzione di impianti
di climatizzazione
invernale con impianti
dotati di pompa di calore
ad alta efficienza ovvero
con impianti geotermici a
bassa entalpia,
l'asseverazione deve
specificare che:
- per i lavori
realizzati a partire
dal periodo d'imposta
in corso al 31
dicembre 2008, sono
installate pompe di
calore che hanno un
coefficiente di
prestazione (COP) e,
qualora l'apparecchio
fornisca anche il
servizio di
climatizzazione
estiva, un indice di
efficienza energetica
(EER) almeno pari ai
pertinenti valori
minimi, fissati nell'allegato
H e riferiti agli
anni 2008-2009 (vedi
appendice);
- per i lavori
realizzati a partire
dal periodo di imposta
in corso al 31
dicembre 2010 sono
installate pompe di
calore che, oltre al
rispetto dei requisiti
di cui alla decisione
della Commissione
europea dell'8
novembre 2007, hanno
un coefficiente di
prestazione (COP) e,
qualora l'apparecchio
fornisca anche il
servizio di
climatizzazione
estiva, un indice di
efficienza energetica
(EER) almeno pari ai
pertinenti valori
minimi, fissati nell'allegato
H e riferiti
all'anno 2010 (vedi
appendice);
- che il sistema di
distribuzione è messo
a punto e equilibrato
in relazione alle
portate.
Nei casi previsti alle lettere
a) e b), qualora siano
installate pompe di calore
elettriche dotate di variatore
di velocità (inverter), i
pertinenti valori di cui all'allegato
H sono ridotti del 5%.
Per gli impianti di potenza
nominale del focolare, o di
potenza elettrica nominale,
non superiore a 100 kW,
l'asseverazione può essere
sostituita da una
certificazione dei produttori
delle caldaie a condensazione
e delle valvole termostatiche
a bassa inerzia termica ovvero
dei produttori delle pompe di
calore ad alta efficienza e
degli impianti geotermici a
bassa entalpia che attesti il
rispetto dei medesimi
requisiti, corredata dalle
certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel
rispetto della normativa
europea in materia di
attestazione di conformità
del prodotto |
5. Per saperne di più
- Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917
- Decreto legislativo del 19
agosto 2005, n. 192
- Legge del 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria per il 2007),
articolo 1 commi 344, 345, 346 e
347
- Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministro dello
Sviluppo economico del 19 febbraio
2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2007
- Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - di
concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico - del 26
ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2007
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008) - art. 1,
commi da 20 a 24 e 286
- Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico dell'11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008
- Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze - di
concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico - del 7 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008
- Circolare dell'Agenzia delle
Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E
- Circolare dell'Agenzia delle
Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E
- Risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E
- Risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate 11 settembre 2007, n.
244/E
- Risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E
Ulteriori dettagli tecnici sono
disponibili sul sito dell'ENEA www.acs.enea.it
Appendice
- Attestato di qualificazione
energetica (e note per la
compilazione)
- Schema di procedura semplificata
per la determinazione dell'indice
di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale
dell'edificio
- Tabelle aggiornate dei valori
limite dell'indice di prestazione
energetica per la climatizzazione
invernale
- Tabella dei valori limite della
trasmittanza termica
- Scheda informativa per
interventi
- Scheda informativa per
interventi di installazione di
pannelli solari e di sostituzione
di finestre comprensive di infissi
in singole unità immobiliari
- Schema di procedura semplificata
per la determinazione dell'indice
di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale
dell'edificio
- Prestazioni delle pompe di
calore
|