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Detrazione del 55%
 
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
 
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Aggiornata con la legge Finanziaria 2008 e il decreto interministeriale del 7 aprile 2008
Introduzione

1. L'agevolazione per la riqualificazione energetica

2. Gli interventi interessati all'agevolazione

3. Tipologia di spesa e relativa detrazione

4. Adempimenti necessari per ottenere la detrazione

5. Per saperne di più

Appendice 


Introduzione
La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali (introdotte dalla legge finanziaria per il 2007) spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.

I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito.

Oltre alla proroga, la legge finanziaria per il 2008 ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2008:

•l'esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari;
•la possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente; 
•l'estensione dell'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
Per gli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007, rimane l'obbligo di ripartire la detrazione in tre rate annuali di pari importo. 

È stata sostituita, invece, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

La normativa in materia è stata peraltro integrata con le disposizioni del decreto 26 ottobre 2007, che ha:

•ampliato la definizione di tecnico abilitato per il rilascio dell'asseverazione, dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa; 
•previsto la possibilità, in caso di più interventi per lo stesso edificio o immobile, di produrre una documentazione unitaria anche per l'attestato di certificazione o qualificazione energetica e per la scheda informativa relativa ai lavori realizzati, e non solo per l'asseverazione, come indicava il precedente decreto; 
•chiarito i requisiti tecnici che devono possedere i pannelli solari (certificazioni) per essere ammessi all'agevolazione. 
La presente guida illustra le tipologie di interventi per i quali si può fruire della detrazione fiscale e gli adempimenti necessari per ottenerla così come sono stati individuati dettagliatamente nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 19 febbraio 2007.

1. L'agevolazione per la riqualificazione energetica

IN COSA CONSISTE

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
  • il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:
TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA
riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
involucro edifici ( pareti,pavimenti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie) 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

  1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
  2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
  3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

Interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) realizzati nel 2007

Poiché la correzione dei parametri energetici relativi agli interventi su strutture opache orizzontali è avvenuta alla fine dell'anno 2007, chi in detto anno ha sostenuto spese per tali interventi (che rispettano i requisiti di trasmittanza termica richiesti), può usufruire della detrazione, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, se invia la documentazione prevista entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull'immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • chi detiene l'immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

ATTENZIONE
In caso di variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In tali casi l'acquirente, o gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione d'imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.

ATTENZIONE
Nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio energetico per i quali si è fruito, in periodi d'imposta precedenti, della detrazione del 55%, la parte delle spese rimborsate dal contributo dovranno essere assoggettate a tassazione separata.

Aliquota Iva applicabile

Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2008 ha prorogato per il triennio 2008- 2010 l'applicazione dell'Iva ridotta al 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell'agevolazione non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, così come invece era richiesto per gli interventi effettuati nel periodo d'imposta 2007.

Tale indicazione rimane obbligatoria, invece, per usufruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa prorogata fino al 2010) e per la detrazione del 55 per cento sulle spese per il risparmio energetico.

Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

3. Tipologia di spesa e relativa detrazione

SPESE DETRAIBILI

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:

  1. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
    • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
  2. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
    • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
  3. interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
    • smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazi ne invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture ed alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

CALCOLO E LIMITI DELLA DETRAZIONE

L'agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

Più specificatamente:

  1. per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2010;
  2. per i contribuenti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2010.

La detrazione per interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007 deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo: si deve far valere quindi nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Unico) relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.

Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione può essere invece ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all'atto della prima detrazione.

ATTENZIONE
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne le ipotesi in cui l'intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In quest'ultimo caso, l'ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione, e non il limite di spesa. Pertanto i limiti massimi di spesa sui quali calcolare la detrazione del 55% sono i seguenti:

Interventi agevolabili
INTERVENTI AGEVOLABILI SPESA MASSIMA SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE IMPORTO MASSIMO SPETTANTE PER CIASCUN ANNO
Per la riqualificazione energetica di edifici esistenti 181.818,18 euro 33.333 euro
Per interventi di riduzione della dispersione termica (pareti, finestre) 109.090,91 euro 20.000 euro
Per l'installazione di pannelli solari 109.090,91 euro 20.000 euro
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 54.545,45 euro 10.000 euro

ATTENZIONE
Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, semprechè cumulabili (vedi capitolo 2), il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Naturalmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall' allegato E - pdf a quale beneficio intende fare riferimento.


4. Adempimenti necessari per ottenere la detrazione

LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA

Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:

  • l'asseverazione che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori (vedi più avanti);
  • l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica" in sostituzione di quello di "certificazione energetica". Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell' allegato A - pdf del decreto attuativo (vedi appendice) ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi (vedi appendice);
ATTENZIONE Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). L'obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell' allegato E - pdf del decreto attuativo o allegato F - pdf, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari (vedi appendice). La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
    L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
    Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
ATTENZIONE Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, in pratica non c'è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell'Agenzia delle Entrate) la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia. L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest'ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Per gli interventi che si concluderanno nel triennio 2008-2010 (compresi quelli iniziati nel 2007), occorre trasmettere all'Enea, entro novanta giorni dalla fine dei lavori:

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

  1. quando la scadenza del termine di trasmissione è precedente la data del 30 aprile 2008;
  2. quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.

L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.


ATTENZIONE
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

COME FARE I PAGAMENTI

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.
In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

ATTENZIONE
L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:

  1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
  2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'ENEA;
  3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che l'agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
  4. per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

ATTENZIONE
L'amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l'esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d'imposta.

QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

DOCUMENTI

  • Cosa trasmettere all'ENEA:
    • Scheda informativa
    • Attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (*)

(*) dal 2008 l'attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre

  • Cosa conservare:
    • Certificato di asseverazione
    • Ricevuta di trasmissione dei documenti
    • Fatture o ricevute fiscali
    • Ricevuta del bonifico

PAGAMENTI

  • Contribuenti senza partita Iva:
    • Bonifico bancario o postale
  • Altri contribuenti:
    • Qualsiasi forma

CONTENUTO DELL'ASSEVERAZIONE

TIPO DI INTERVENTO COSA DEVE CERTIFICARE L'ASSEVERAZIONE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI Deve specificare che l'indice di prestazione energetica della climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell'allegato C del decreto attuativo (vedi in appendice).
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (vedi in appendice).

 

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI Deve specificare:
  1. il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene;
  2. che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D del decreto attuativo (vedi in appendice).
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto delMinistero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (vedi appendice).
Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:
  • che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
  • che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni;
  • che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera;
  • che l'installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d'installazione dei principali componenti.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
INTERVENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
  1. L'asseverazione deve specificare che:
    1. sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
    2. sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
  2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, l'asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:
    1. che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
    2. che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
    3. che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
  3. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l'asseverazione deve specificare che:
    1. per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009 (vedi appendice);
    2. per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti all'anno 2010 (vedi appendice);
    3. che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.
Nei casi previsti alle lettere a) e b), qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H sono ridotti del 5%.
Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto

5. Per saperne di più

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  • Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192
  • Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347
  • Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007
  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - art. 1, commi da 20 a 24 e 286
  • Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008
  • Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008
  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E
  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E
  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E
  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007, n. 244/E
  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili sul sito dell'ENEA www.acs.enea.it


I provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate:www.agenziaentrate.gov.it.

Appendice

  1. Attestato di qualificazione energetica (e note per la compilazione)
  2. Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio
  3. Tabelle aggiornate dei valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
  4. Tabella dei valori limite della trasmittanza termica
  5. Scheda informativa per interventi
  6. Scheda informativa per interventi di installazione di pannelli solari e di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari
  7. Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio
  8. Prestazioni delle pompe di calore
 
 
REQUISITI “ESSENZIALI” CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
• deve essere dotato di un impianto di riscaldamento ;
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, non si deve considerare l’apporto di tali elementi, ma unicamente assicurare che il valore di trasmittanza dei nuovi infissi non superi il valore di trasmittanza limite di cui sopra;
• portoni d'ingresso, basculanti per box ma a tal proposito si veda la FAQ n°33.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• la certificazione del produttore dell’infisso, corredata dai certificati dei singoli componenti (vetro e telaio), rilasciate nel rispetto della normativa europea;
• in alternativa, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra FAQ n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella all’Allegato B del D.M. 11 marzo 2008.
Inoltre:
un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
• all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
• in un’autocertificazione del produttore;
• nell’asseverazione.
Ed infine:
• fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito:  http://finanziaria2009.acs.enea.it per i lavori terminati nel 2009), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo1 delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23),
1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
• Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, per quelle Regioni che hanno deliberato, deve essere conservato a cura del cliente);
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”)
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA

Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in:
• registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre inserire un codice identificativo (User-Id), al quale in tempi brevi verrà inviata una password, necessaria nella fase successiva;
• autenticazione (inserendo User-Id e password ricevuta nella fase precedente),
• compilazione della richiesta (procedura semplificata PRS per singole unità immobiliari in cui è possibile compilare l’Allegato F, o procedura ordinaria PRQ, in cui è possibile compilare gli Allegati A ed E). Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.

NOTE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TENICA
In entrambi i casi, sia che occorra redigere una pratica semplificata PRS o una pratica ordinaria PRQ, i nuovi infissi possono essere inseriti uno alla volta, ciascuno con le sue dimensioni e la sua 
1 A questo proposito, per interventi di questo tipo, che spesso non richiedono collaudo, si ritiene che esso possa anche essere sostituito da una dichiarazione che attesta la corretta esecuzione delle opere redatta dalla ditta stessa che le ha eseguite.
trasmittanza (cliccando su “nuovo intervento”, al termine del primo inserimento, per poter inserirne di nuovi), o una sola volta (riportando quindi la somma delle loro superfici), se questi hanno medesime dimensioni, medesime caratteristiche costruttive e conseguentemente, medesima trasmittanza.
 
 
 
 
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Serramenti e detrazioni fiscali del 55%
 
REQUISITI “ESSENZIALI” CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;

• deve essere dotato di un impianto di riscaldamento ;

• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

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