Serramenti
e detrazioni fiscali del
55% - Riqualificazione
energetica
Detrazione IRPEF per
spese di riqualificazione energetica degli edifici
Dm Ministero Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di - Attuazione dei commi 344-349
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007) (GU n. 47 del 26-2-2007)
La detrazione, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31-12- 2007, spetta per gli interventi
che porteranno a una riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale, come
richiesto per le diverse tipologie di intervento.
La detrazione, che sarà ripartita in 3 annualità di pari importo, riguarda:
1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti - per un massimo di 100.000€ .
2. Interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relative a
strutture opache verticali (pareti,generalmente esterne), finestre comprensive di
infissi - per un massimo di 60.000€. Per le strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti) la normativa di attuazione è in corso di definizione.
3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici,
industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di
cura, scuole -per un massimo di 60.000€.
4. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - per un
massimo di 30.000€.
Beneficiari
Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone
fisiche, professionisti, società o imprese, residenti sul tutto il territorio
nazionale.
Spese ammesse
Le spese che possono essere detratte riguardano :
a) interventi che riducano la trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti
l’involucro edilizio a valori uguali o inferiori a quelli indicati nell’ALLEGATO D,
comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
• fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
• fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di
ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
• demolizione e ricostruzione dell’elemento
costruttivo.
b) interventi che riducano la trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi a
valori uguali o inferiori a quelli indicati nell’ALLEGATO D, attraverso:
• miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e
posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
• miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con
integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di
acqua calda attraverso:
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle
utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale
o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli
relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e
regolazione nonché sui sistemi di emissione.
• trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione
invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli
impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, sempre
che comprendano la sostituzione della caldaia esistente con un generatore di calore a
condensazione. E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale
centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere
a), b) e c), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica,
ovvero, di qualificazione energetica.
Sull’edificio possono essere proposti interventi separati o anche un intervento complessivo;
in questo secondo caso, per ottenere il beneficio fiscale, è necessario che i valori dell’indice
di prestazione energetica risulti inferiore, di almeno il 20%, ai valori riportati nell’ALLEGATO
C.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere la detrazione è necessario:
a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti. Questo documento, per gli interventi di sostituzione
di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100
kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
b) acquisire e trasmettere:
• l’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (ALLEGATO
A) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (ALLEGATO E). Tali
documenti devono essere redatti, dopo aver eseguito gli interventi, da un tecnico
abilitato che può essere lo stesso che produce l’asseverazione di cui alla lettera a).
La documentazione va inviata all’ENEA entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e,
comunque, non oltre il 29 febbraio 2008. Per i soggetti con periodo di imposta non
coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2007. Può essere inviata attraverso:
• il sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta
informatica.
• In alternativa, con raccomandata con ricevuta semplice indirizzata, ad ENEADipartimento
ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile- via Anguillarese
301- 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando sulla busta, come
riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.
c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, tutta la documentazione.
Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici, va conservata ed
esibita anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati non da proprietario ma dall’inquilino,
dall’usufruttuario, ecc. va conservata ed esibita anche la dichiarazione del proprietario
che acconsente l’esecuzione dei lavori.
Cumulabilita'
Le detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre
disposizioni di legge nazionali.
Sono però compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai
decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da
Regioni, Province e Comuni.
REQUISITI “ESSENZIALI” CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso e con ICI pagata, se dovuta;
• deve essere dotato di un impianto di riscaldamento ;
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se
viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute
agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.